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Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali (1970)

 

Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali (1970)

La Convenzione del 1970 è il primo strumento internazionale dedicato alla lotta al traffico illecito di beni culturali in tempo di pace. Ad oggi è stata ratificata da 132 Stati, di cui l’Italia nel 1978.

La Convenzione considera "beni culturali" i beni che, a titolo religioso o profano, sono designati da ciascuno Stato come importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza. Inoltre, tali beni devono essere compresi in alcune categorie quali, ad esempio, il prodotto di scavi archeologici od oggetti di antiquariato che abbiano più di 100 anni.

Agli Stati parti della Convenzione è richiesto di:

1. Adottare misure di protezione nel proprio territorio:

  • predisponendo e aggiornando la propria legislazione nazionale, gli specifici database, gli inventari, la polizia specializzata, il personale presso le dogane e i codici di condotta per i commercianti;
  • promuovendo lo sviluppo e la creazione delle istituzioni culturali e delle loro collezioni;
  • mettendo in atto specifici strumenti e campagne educative e di sensibilizzazione.

2. Controllare la movimentazione dei beni culturali (predisposizione ed uso dei certificati per l’esportazione, divieto di importazione di beni rubati da musei o istituzioni, applicazione di sanzioni penali, esecuzione di azioni specifiche in caso di disastri naturali o situazioni di saccheggi, creazione di registri sull’origine di ciascun bene, ecc.)

3. Restituire, a certe condizioni, i beni rubati e illecitamente esportati nonché promuovere la cooperazione internazionale (confisca dei beni rubati, rafforzamento di accordi bilaterali, ecc.)

 

Organi

L’Assemblea degli Stati parte della Convenzione è l’organo principale della Convenzione stessa. Essa fornisce orientamenti strategici per l'attuazione della Convenzione e prende tutte le misure che ritiene necessarie per la promozione degli obiettivi della Convenzione.

Nel giugno 2012, durante la seconda riunione degli Stati parte alla Convenzione del 1970, è stato istituito un Comitato Sussidiario con il compito di promuovere le finalità della Convenzione. Il Comitato, tra l'altro, analizza le relazioni che gli Stati parte inviano periodicamente alla Conferenza generale e prepara una serie di linee guida della Convenzione volte a migliorarne l'attuazione.

La Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati del 1995 è essere considerato uno strumento complementare della Convenzione UNESCO, nell’ambito del diritto privato.

 

 

Comitato Intergovernativo per la Promozione del Ritorno dei Beni Culturali nei propri Paesi di Origine o la Restituzione in Caso di Appropriazione illecita

Gli Stati membri dell’UNESCO ai quali siano stati sottratti beni culturali di significativa rilevanza e che ne chiedano la loro restituzione, nei casi in cui le convenzioni internazionali non possano essere applicate, hanno la facoltà di rivolgersi  al Comitato Intergovernativo per la Promozione del Ritorno dei Beni Culturali nei propri Paesi di Origine o la Restituzione in Caso di Appropriazione illecita.
Principalmente, il Comitato cerca modi e mezzi per
• facilitare i negoziati bilaterali, in particolare attraverso la mediazione e la conciliazione;
• promuovere la cooperazione multilaterale e bilaterale, nella prospettiva della restituzione dei beni culturali, in particolare con l’aiuto del Fondo del Comitato Intergovernativo;
• incoraggiare campagne di informazione pubblica sul tema;
• sviluppare strumenti giuridici e pratici come  ad esempio le misure sulla proprietà dello Stato dei beni non ancora portati alla luce o i provvedimenti per meglio combattere il traffico dei beni culturali in internet, e
• promuovere gli scambi di beni culturali.





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